Ordine dei Notai del Canton Ticino
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi

abbiamo il piacere di comunicarvi l'entrata in funzione del nuovo sito dell'Ordine dei notai www.odnti.ch , presentato nel corso della nostra Assemblea Generale annuale, che finalmente presenta delle funzioni facilmente utilizzabili e, speriamo, utili e immediatamente visibili.

Approfittiamo quindi di queste nuove funzionalità per comunicarvi alcune informazioni.

Attiriamo in primo luogo la vostra attenzione su una recente decisione della Commissione di disciplina notarile concernente l'attività del notaio in relazione a un contratto di compravendita immobiliare.
Posto che il contratto comprendeva anche la cessione di una quota di comproprietà ordinaria sull'Unità di PPP adibita ad Autorimessa, il notaio ha allegato al rogito notarile l'estratto completo (scaricato dal SIFTI) relativo a tale Unità, senza considerare che lo stesso conteneva informazioni riservate concernenti comproprietari del tutto estranei all'atto (in particolare, informazioni di natura bancaria e ipotecaria).
La Commissione di disciplina notarile ha ritenuto sanzionabile il notaio per violazione dell'art. 12 LN (obbligo generale di diligenza), nella sfaccettatura del dovere di discrezione, per aver diffuso dati sensibili riguardanti terze persone (rispetto alle parti) in assenza di uno specifico interesse.

Vi segnaliamo altresì che l'Ufficio del Registro di Commercio ha deciso di armonizzare le funzioni delle persone iscritte quali rappresentanti delle entità giuridiche di modo che gli estratti presentino una maggior chiarezza e ciò secondo quanto indicato ad art. 119 ORC dal Commentario Staempfli Handelsregisterverordnung (HRegV) (https://www.staempflishop.com).
Ad esempio, nell'ambito di una richiesta di iscrivere un Direttore generale, è stato segnalato quanto segue: "se il consiglio ne ha facoltà ed ha delegato l'amministrazione è ammissibile iscrivere una direzione composta da uno o più membri. In questa seconda ipotesi è ipotizzabile iscrivere un presidente della direzione. Possono anche essere iscritti vice-direttori (o direttori sostituti; le due funzioni si equivalgono e non dovrebbero essere contemporaneamente utilizzate) ed ovviamente dei procuratori o persone iscritte senza funzione registrata ma con diritto di firma. Inoltre la designazione "CEO"(chief executive officer) può essere menzionata nel registro di commercio alla condizione che sia combinata con la funzione di "presidente della direzione". Testo di pubblicazione: "Presidente della direzione (CEO)". Mentre altre funzioni sono giuridicamente irrilevanti (CFO, CMO,...) e non vengono pubblicate. Infine la designazione di amministratore delegato (testo di pubblicazione: delegato) è assegnata agli amministratori a cui è stata delegata la direzione”.

Cordiali e Collegiali saluti

Il Consigli dell’Ordine
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