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Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
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con la presente vogliamo segnalarvi un cambiamento di prassi intervenuto presso l’Ufficio del Registro di commercio, a seguito della Comunicazione UFRC 4/20 del 10 dicembre 2020 (cfr. collegamento).
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Nel caso di liquidazione di una società non sarà più possibile prevedere le dimissioni dell’organo di amministrazione della stessa (consiglio d’amministrazione o amministratore unico; gerenza o gerente unico), nominando uno o più liquidatori con il compito di procedere da soli alle operazioni di liquidazione.
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Infatti, le dimissioni dell’organo di amministrazione della società in liquidazione non sembrano compatibili con il tenore dell’art. 739 cpv. 2 CO, cui rinviano l’art. 826 cpv. 2 CO e l’art. 913 cpv. 1 CO, e che prevede esplicitamente che con l’inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori. Ne discende che, seppur con competenze limitate, l’organo di amministrazione della società deve rimanere in carica a fianco dei liquidatori.
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Cogliamo l’occasione per comunicarvi che l’Associazione dei notai bernesi e l’Università di Berna proporranno venerdì 16 aprile 2021 (13:45 – 17:15) un webinar dal titolo «Questions choisies autour du transfert de la propriété immobilière». Attiriamo l’attenzione sul fatto che il webinar non è riconosciuto ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione secondo l'art. 2 RLN. Per maggiori informazioni, rinviamo alla seguente pagina web: seminario ANB.
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Con i migliori e collegiali saluti
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